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Legge 27/12/2006 n. 296

509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009.

510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999 n. 226, i termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze é istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell' articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.

512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, é inserito il seguente: "177- bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, é disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare".

513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono auto- rizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006 n. 260, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006 n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal l° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49.

514. Per l'anno 2007 é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l'Arma dei carabinieri é autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza é autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

517. Per l'anno 2007, é autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

518. Per l'anno 2007, é autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 é destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco é consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni.

520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, é costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

521. Le modalità di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all' articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

522. Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, il Corpo forestale dello Stato é autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004 n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004 n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227. 11 Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004 n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando per il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi ed é seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso é prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

 

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